Sez. 3 - , Sentenza n. 14726 del 15/01/2019 Ud. (dep. 04/04/2019) Rv. 275388 - 01
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - TRASCRIZIONE | Atti processuali - Documentazione degli atti – Deposizione raccolta nel corso di incidente probatorio – Registrazione – Successiva trascrizione - Natura -Mezzo di prova - Esclusione – Mera rappresentazione della prova – Sussistenza -Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - TRASCRIZIONE
La trascrizione della registrazione di una deposizione testimoniale assunta nell'incidente probatorio non costituisce un mezzo di prova, né una attività di documentazione fornita di propria autonomia conoscitiva, rappresentando esclusivamente una mera operazione di trasposizione in segni grafici del contenuto della registrazione, non indispensabile ai fini della validità o della utilizzabilità della prova rappresentata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'omesso o tardivo deposito di detta trascrizione, laddove depositata tempestivamente la registrazione, potesse determinare la violazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., con conseguente nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio). (Vedi n. 3784/1994, dep. 1995, Rv. 201857).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 138, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 139, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)