Sez. L, Sentenza n. 6847 del 08/08/1987 (Rv. 455045 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RINVIO RECETTIZIO ALLA LEGGE N. 860 DEL 1956 - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - RINVIO RECETTIZIO ALLA LEGGE N. 860 DEL 1956 - PORTATA.*
L'art. 1 della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 nel disciplinare la Assicurazione obbligatoria degli artigiani contro le malattie, prevede che debbano considerarsi artigiani i titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860 sulla disciplina giuridica dell'artigianato con un rinvio che, avendo natura recettizia, comporta l'irrilevanza sia di ogni successiva modifica della disciplina generale dello artigianato a fini diversi da quelli previdenziali, sia a fortiori di ogni mutamento disposto con la legge provinciale di Trento del 12 dicembre 1977 n. 34 (che ha esteso da dieci a venti il numero massimo di dipendenti come presupposto per la qualificazione della impresa come artigiana), trattandosi di legislatore provinciale privo di poteri dispositivi in materia di previdenza obbligatoria. (V 3848/86, mass n 446687).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 29/12/1956 num. 1533 art. 1, Legge Reg. Trentino Alto Adige 12/12/1977 num. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)