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Sez. 5 - , Sentenza n. 20946 del 06/08/2019 (Rv. 654861 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Determinazione del reddito d’impresa - Spese di trasporto aereo di persone (cd. aerotaxi) - Deducibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654861-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese per i servizi di trasporto aereo di persone (cd. aerotaxi), sostenute nell'esercizio dell'attività di impresa, sono deducibili quali costi passivi ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121 bis, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 164, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 54 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)