REGOLAMENTO (CEE) N. 1697/79 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1979 relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione che il debitore deve corrispondere per una merce che abbia formato oggetto di una dichiarazione per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento possono risultare inferiori agli importi legalmente dovuti, per errore di calcolo o di trascrizione da parte delle competenti autorità ovvero perchù queste ultime hanno preso in considerazione elementi di tassazione inesatti o incompleti, soprattutto per quanto concerne la specie, la quantità, il valore, l'origine o la destinazione della merce considerata; che, tenuto conto del carattere essenzialmente economico dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in vigore nella Comunità, la loro insufficiente riscossione ha conseguenze pregiudizievoli sull'economica comunitaria; che pertanto è opportuno permettere alle autorità competenti di procedere al ricupero a posterori dei dazi che restano esigibili qualora esse constatino un tale errore;
considerando che il ricupero a posteriori di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione pregiudica in un certo senso la certezza che i debitori debbono nutrire nei confronti degli atti amministrativi aventi conseguenze pecuniarie; che di conseguenza è opportuno limitare le possibilità di azione delle autorità competenti in materia, mediante la fissazione di un termine oltre il quale la liquidazione primitiva dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione deve essere ritenuta definitiva; che tuttavia tale limite all'azione delle autorità competenti non può applicarsi quando l'importo esatto dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione non abbia potuto essere stabilito dalle autorità competenti al momento dello sdoganamento delle merci a causa di un atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva; che, invece, l'esercizio di un'azione di ricupero non è in alcun caso giustificata quando la liquidazione primitiva dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione sia stata stabilita sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti medesime e aventi per queste valore vincolante o sulla base di elementi di tassazione espressamente riconosciuti dalle stesse come conformi agli elementi dichiarati dal debitore, semprechù risulti che costui abbia agito in buona fede e si sia interamente conformato alla normativa in vigore nella compilazione della dichiarazione doganale;
considerando che non esiste alcun motivo tecnico o economico di concedere, per il pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione da ricuperare a posteriori, le agevolazioni previste dalla direttiva 78/453/CEE del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la dilazione del pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione4; che è invece opportuno esonerare da ogni interesse di mora le somme ricuperate a posteriori dalle autorità competenti quando la mancata riscossione dei dazi all'importazione legalmente dovuti sia imputabile e un errore di tali autorità;
considerando che non è utile procedere al ricupero a posteriori di somme non superiori a 10 UCE;
considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE Euratom, CECA) n. 2891/775 prevede che le risorse proprie delle Comunità sono accertate dagli Stati membri conformemente alle loro disposizioni nazionali; che in materia di tale accertamento occorre adottare norme uniformi sul piano comunitario; che in attesa dell'entrata in vigore di queste norme è opportuno, mentre con il presente regolamento si procede alla fissazione di norme comuni che stabiliscano che in taluni casi non vengono recuperate le risorse proprie delle Comunità costituite dai dazi doganali, ricordare che gli Stati membri non sono in detti casi obbligati ad effettuare il corrispondente accertamento;
considerando che il presente regolamento riguarda il ricupero a posteriori dei dazi all'importazione e dei dazi all'esportazione risultanti dall'applicazione della politica agricola comune o dall'applicazione delle disposizioni del trattato relative all'unione doganale; che, sotto questo secondo aspetto, le disposizioni del trattato non conferiscono alle istituzioni delle Comunità il potere di stabilire disposizioni obbligatorie in materia di ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione; che pertanto risulta necessario basare le disposizioni del presente regolamento anche sull'articolo 235 del trattato.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. Il presente regolamento determina le condizioni cui è subordinato il ricupero a posteriori, da parte delle autorità competenti, dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che, per qualsiasi ragione, non siano stati richiesti al debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento.
2. Ai sensi del presente regolamento, si considerano:
a) dazi all'importazione, tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, in virtù dell'articolo 235 del trattato, a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
b) dazi all'esportazione, i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste nell'ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, a norma dell'articolo 235 del trattato, a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
c) contabilizzazione, l'atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti;
d) obbligazione doganale, l'obbligo di una persona fisica o giuridica di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette ai dazi medesimi.
Art. 2
1.
Quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione o all'esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un'azione di ricupero dei dazi non riscossi.
Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione.
2. Ai sensi del paragrafo 1, l'azione di ricupero inizia con la notifica all'interessato dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione di cui è debitore.
Art. 3
Il termine previsto dell'articolo 2 non è applicabile qualora le autorità competenti accertino di non aver potuto determinare l'importo esatto dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione legalmente dovuti per la merce in questione, a causa di un atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva.
In questo caso, l'azione di ricupero delle autorità competenti si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri.
Art. 4
L'azione di ricupero è esercitata dalle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei confronti sia delle persone fisiche o giuridiche tenute al pagamento dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione inerenti alla merce in questione, a titolo principale o sussidiario, sia dei loro aventi causa.
Art. 5
1. Le autorità competenti non possono iniziare nessuna azione di ricupero quando l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, che a posteriori è risultato inferiore all'importo legalmente dovuto, era stato calcolato;
— sulla base di informazioni fornite dalle stesse autorità competenti e aventi per queste valore vincolante, o
— sulla base di disposizioni di carattere generale che una decisione giudiziaria abbia successivamente invalidato.
2.
Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purchù questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente.
I casi in cui si possono applicare le disposizioni del primo comma sono definiti conformemente alle disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10.
Art. 6
Le disposizioni adottate per l'applicazione della direttiva 78/453/CEE non sono applicabili alle somme da ricuperare ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 7 di detta direttiva.
Art. 7
Quando la mancata riscossione dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione legalmente dovuti è imputabile a un errore delle autorità competenti, non è riscosso alcun interesse di mora sulle somme ricuperate a posteriori.
Art. 8
Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione il cui importo, per una determinata azione di ricupero, sia inferiore a 10 UCE.
Gli Stati membri possono arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma che risulta dalla conversione dell'importo di cui al primo comma nella moneta nazionale.
Art. 9
Fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che definiscono le condizioni alle quali gli Stati membri devono effettuare l'accertamento delle risorse proprie risultanti dall'applicazione dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, gli Stati membri non sono tenuti, qualora non abbiano proceduto al ricupero a posteriori di tali dazi in applicazione del presente regolamento, a procedere all'accertamento delle risorse proprie corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77.
Art. 10
1. Il comitato per le franchigie doganali previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti di carattere educativo, scientifico o culturale6, può esaminare ogni questione relativa all'applicazione del presente regolamento che il suo presidente abbia sollevato di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Le disposizioni necessarie all'applicazione degli articoli 2 e 3 e 5 del presente regolamento sono adottate secondo la procedura definita dall'articolo 0, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1798/75.
Art. 11
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1979. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY