Sez. 3 - , Ordinanza n. 41792 del 28/12/2021 (Rv. 663694 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE | Requisiti - Mendacio o silenzio su fatti decisivi della causa - Rilevanza - Condizioni - Attività fraudolenta e positiva di una parte in danno dell'altra, determinante l'errore del giudice - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE
Per integrare la fattispecie del dolo processuale revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c., non è sufficiente la sola violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né sono di per sé sufficienti il mendacio, le false allegazioni o le reticenze, ma è richiesta, invece, un'attività ("macchinazione") intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifici o raggiri subiettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e a impedire al giudice l'accertamento della verità, pregiudicando l'esito del procedimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che - in un'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca cessionaria del credito ed opposto dalla debitrice ceduta, con l'intervento adesivo del creditore cedente - aveva ritenuto sussistere un dolo revocatorio nella condotta dell'opponente e dell'intervenuto, i quali avevano negato o comunque taciuto, nel corso del giudizio, la sopravvenienza delle certificazioni che costituivano presupposto indefettibile del diritto fatto valere dalla banca cessionaria).
Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)