Sez. 1, Sentenza n. 5156 del 18/02/1972 Ud. (dep. 25/07/1972) Rv. 121663 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NELL'ISTRUZIONE - FACOLTA ATTRIBUITA DAL GIUDICE AL PERITO DI AVVALERSI DI UNO SPECIALISTA PER PARTICOLARI INDAGINI - NULLITA DELLA PERIZIA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NELL'ISTRUZIONE - FACOLTA ATTRIBUITA DAL GIUDICE AL PERITO DI AVVALERSI DI UNO SPECIALISTA PER PARTICOLARI INDAGINI - NULLITA DELLA PERIZIA - CONDIZIONI.*
Ove il perito, non essendo in grado di svolgere taluni accertamenti, si rivolga ad uno specialista, la validita della perizia deve ritenersi inficiata anche se la facolta di avvalersi della collaborazione di altro specialista, nominativamente indicato, venne attribuita al perito dallo stesso giudice, poiche questi non ha nessuna facolta di deroga alla normativa che disciplina la nomina del perito. Tuttavia, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, la validita della perizia deve essere ammessa quando il giudizio del perito risulti giustificato sul piano tecnico-scientifico indipendentemente dalle indagini eseguite dal collaboratore estraneo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)