Sez. 6, Sentenza n. 16058 del 22/04/1989 Ud. (dep. 18/11/1989) Rv. 182577 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ESTREMI PER LA CONFIGURABILITÀ.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - ESTREMI PER LA CONFIGURABILITÀ.*
Per la configurabilità del concorso di più persone nel reato non è richiesta una comunanza di intenti tra autore principale del fatto e soggetti che arrechino soltanto un contributo alla realizzazione di esso senza conseguire vantaggio alcuno. Infatti, l'attività costitutiva del concorso di più persone nel reato, è anche rappresentata da qualsiasi contributo, sia esso materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte, o anche soltanto ad alcune delle varie fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'attività criminosa, pur se sotto l'aspetto della Determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso e sempre che non si limiti ad un semplice atteggiamento passivo, come la mera convivenza, l'adesione morale o la semplice presenza che non comportano partecipazione al reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)