Sez. 5 - , Sentenza n. 3896 del 09/02/2023 (Rv. 667056 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Cessioni all’esportazione al di fuori dell’UE - Intermediazione di servizi di autonoleggio - Non imponibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI
In tema di territorialità dell'Iva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. f quinquies), del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile "ratione temporis", le prestazioni di intermediazione di servizi di autonoleggio, svolte da una società residente all'estero in favore di società estere intermediate, si considerano svolte in Italia quando i servizi, acquisiti in Italia, sono poi ceduti dalle società estere intermediate a clienti finali, che li utilizzano sul territorio nazionale.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)