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Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 25/10/1973 (Rv. 366254 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE CONSENTITA PER MOTIVI SPECIFICAMENTE DETERMINATI - DEDUZIONE DI MOTIVI SOSTANZIALMENTE DIVERSI, ANCHE SE FORMALMENTE ADERENTI AI MOTIVI CONSENTITI - INAMMISSIBILITA - APPLICAZIONE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE.*
Stato
decisa il 1973-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366254-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - IMPUGNAZIONE CONSENTITA PER MOTIVI SPECIFICAMENTE DETERMINATI - DEDUZIONE DI MOTIVI SOSTANZIALMENTE DIVERSI, ANCHE SE FORMALMENTE ADERENTI AI MOTIVI CONSENTITI - INAMMISSIBILITA - APPLICAZIONE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE.*

In materia di impugnazione, l'inammissibilita, quale statuizione che preclude ogni esame di merito ed importa la constatazione che la sentenza impugnata e passata in giudicato, e determinata dall'inosservanza di termini prefissi per la loro proposizione o di formalita od oneri prescritti con la comminatoria della correlativa sanzione, o dal difetto di particolari presupposti processuali o dal fatto che il mezzo esperito non sia consentito dalla legge. Una situazione di quest'ultimo tipo ricorre nei casi in cui l'impugnazione e consentita per motivi specificamente predeterminati (come per l'impugnazione del lodo arbitrale e in genere per le impugnazioni che non hanno natura di gravame) e vengano dedotti motivi diversi da quelli previsti dalla legge. In tal caso non e sufficiente ad evitare la sanzione dell'inammissibilita il fatto che la parte configuri le proprie doglianze in maniera formalmente aderente al tipo di motivi consentito dalla legge, se il contenuto sostanziale di esse ne e diverso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)