Sez. 1 - , Sentenza n. 25736 del 14/12/2016 (Rv. 642757 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IN GENERE | Confisca del "capitale sociale" - Art. 2-ter della l. n. 575 del 1965 - Oggetto - Quote di partecipazione dell'indiziato - Estensione al patrimonio della società - Esclusione - Conseguenze in tema di fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IN GENERE
In tema di fallimento della società di capitali, la confisca del "capitale sociale", disposta ai sensi dell'art. 2-ter della l. n. 575 del 1965, deve intendersi riferita alle quote di partecipazione dell'indiziato di mafia, non al patrimonio sociale, cosicché essa non interferisce con la dichiarazione di fallimento della società; neppure rileva, agli effetti di tale dichiarazione, che il creditore sociale non dimostri la propria buona fede nell'acquisto del titolo sui beni aziendali, in quanto tale stato soggettivo incide esclusivamente sui conflitti interni alla procedura di confisca, mentre i beni aziendali non sono colpiti in modo diretto da questa, al pari della società in sé considerata.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)