Sez. 3, Sentenza n. 8271 del 08/05/1985 Ud. (dep. 27/09/1985) Rv. 170486 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - INESIGIBILITÀ - FONDAMENTO NORMATIVO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE: TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.*
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE - INESIGIBILITÀ - FONDAMENTO NORMATIVO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE: TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.*
La cosiddetta inesigibilità, al di fuori delle ipotesi tipiche di cause di giustificazione (legittima difesa, stato di necessità, adempimento di un dovere, consenso dell'avente diritto, Esercizio di un diritto, uso legittimo di armi) o di cause di esclusione della colpevolezza, ossia del dolo o della colpa (come il caso fortuito, il costringimento fisico, l'errore di fatto, la forza maggiore), non trova nel diritto positivo un fondamento, come riconosce anche la prevalente dottrina, perché le condizioni e i limiti alla applicazione delle norme sono posti dalle norme stesse e non è possibile in materia penale affidare al giudice compiti di ricorso alla analogia, mancando criteri certi cui riferire la pretesa inesigibilità sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo. (fattispecie relativa a dedotta impossibilità nell'osservanza di parametri (nella specie: cloruri) dei limiti di accettabilità degli scarichi in tema di tutela delle acque dallo inquinamento).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)