Sez. 1, Sentenza n. 983 del 27/02/1978 (Rv. 390323 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE GIUDIZIALE - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO - APPLICABILITA - DOMANDA DELL'ESPROPRIATO DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE INDENNITA - LIQUIDAZIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA FISSATA NEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ILLEGITTIMITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE GIUDIZIALE - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA FRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO - APPLICABILITA - DOMANDA DELL'ESPROPRIATO DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE INDENNITA - LIQUIDAZIONE IN MISURA INFERIORE A QUELLA FISSATA NEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ILLEGITTIMITA.*
In tema di espropriazione per pubblica utilita, il giudizio di opposizione alla stima dell'indennita, pur non configurando una impugnazione in senso tecnico, ma costituendo un ordinario procedimento di cognizione rivolto alla quantificazione dell'indennita medesima, a prescindere dai criteri adottati nella fase amministrativa, non si sottrae al principio dispositivo della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Pertanto, il giudice, adito con opposizione dell'espropriato per il conseguimento di una maggiore indennita, non puo liquidarla in misura inferiore a quella fissata nel decreto di espropriazione senza la proposizione da parte dell'espropriante di una domanda riconvenzionale contraria a tale ammontare dell'indennita, incorrendo in caso contrario, come quando l'espropriante si sia limitato a chiedere soltanto il rigetto della avversa opposizione alla stima, nel vizio di extrapetizione. (V 3144/75, mass n 377347).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)