Sez. 4, Sentenza n. 38334 del 03/10/2002 Ud. (dep. 15/11/2002) Rv. 222862 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
In tema di responsabilità a titolo di colpa per condotta omissiva, il nesso di causalità deve essere accertato non sulla base dei soli coefficienti di probabilità statistica, bensì mediante l'utilizzo degli strumenti di cui il giudice penale ordinariamente dispone per le valutazioni probatorie, e può ritenersi sussistente quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa affermare in termini di "certezza processuale", ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo. (Fattispecie di colpa professionale medica per omessa, precoce, diagnosi di neoplasia polmonare determinata da superficiale o errata lettura del referto radiologico, per la quale la Corte ha ritenuto sussistente il nesso di causalità pure in mancanza di indagine autoptica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)