Sez. 1, Sentenza n. 2490 del 15/04/1985 (Rv. 440329 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SOPRAVVENIENZA, IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE, DELLA SENTENZA N. 223 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SENTENZA DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PAGAMENTO - OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - SOPRAVVENIENZA, IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE, DELLA SENTENZA N. 223 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ANNULLAMENTO CON RINVIO DELLA SENTENZA DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ.*
Con riguardo ad espropriazione per pubblica utilità di area a destinazione edilizia, disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per la quale il giudice del merito, in esito al giudizio di opposizione, abbia determinato l'indennità espropriativa in applicazione dei criteri introdotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 (dopo la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 16 quinto, sesto e settimo comma della citata legge n. 865 del 1971), la sopravvenienza, in Sede di ricorso per Cassazione, della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 1983, dichiarativa della illegittimità della predetta legge n. 385 del 1980, con immediata efficacia nei procedimenti ancora in corso sulla liquidazione dell'indennità medesima, impone l'annullamento con rinvio di quella pronuncia, affinché a tale liquidazione si provveda secondo le norme generali dettate dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359. (V 6427/84; (V 5401/84, mass n 437104).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)