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Sulla Sila regia

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le terre della Sila Regia che furono dichiarate demaniali con sentenze del commissario civile passate in giudicato, e la quarta parte delle difese nella Sila Badiale, gia' assegnate Demanio, nonostante qualunque possesso contrario, opposizione o richiamo, sono di pieno diritto devolute, nella loro integrita', al Demanio dello Stato.

Art. 2

1. Le difese nella Sila Regia non ancor, reintegrate al Demanio dello Stato sono dichiarate libere ed assolute proprieta' dei loro possessori ne' limiti della identificazione, confinazione e misura fatta eseguire dal Commissariato civile; e tutte le relative contestazioni col Demanio sulla proprieta' ed estensione delle difese medesime sono estinte.

2. Sono pure dichiarati liberi ed assoluti proprietari i possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale.

Art. 3

1. Lo Stato conservera' le Camere Chiuse di Galoppano e di Macchialunga Boscosa, e loro attinenze, con altre parti boscose, da scegliersi dal Governo sulle terre demaniali al piu' tardi entro due anni dal giorno della pubblicazione della presente legge purche' non oltrepassino in tutto, comprese le due predette Camere Chiuse, l'estensione di 3500 ettari.

Art. 4

1. Le terre nella Sila Regia sono affrancate dalla prestazione della fida, giocatico o granetteria, mediante il pagamento di un capitale eguale a venti volte la prestazione, netta di fondiaria, sulle liquidazioni avvenute secondo le norme sancite col Regio rescritto del 9 maggio 1853. Per i possessori pero' delle difese transatte, per le quali vi furono decisioni del Commissariato civile passate in cosa giudicata, il capitale di affrancamento sara' eguale a sedici volte la prestazione.

2. A questo credito sara' aggiunto quello che risulta dall'arretrato dei canoni.

Art. 5

1. I possessori delle tre quarte parti delle difese nella Sila Badiale, i quali, per effetto dell'articolo 2, sono dichiarati proprietari assoluti, pagheranno un capitale uguale a venti volte la prestazione di fida, giocatico o granetteria, applicandovi pel modo di liquidazione le disposizioni dell'accennato Regio rescritto 9 maggio 1853.

2. In corrispettivo del godimento antecedente questi possessori pagheranno una somma uguale a dieci annualita' della medesima prestazione; la qual somma, aggiunta al credito del capitale sopra indicato, sara' da essi pagata nelle forme e nei modi medesimi.

Art. 6

1. La servitu' dell'alberatura che pesa sulle terre silane e' estinta col pagamento di un capitale corrispondente al valore dei pini degli altri alberi da costruzione navale, nella somma che sara' determinata d'accordo, ovvero col mezzo di regolare perizia.

2. Nell'accertare il debito dei proprietari si terra' conto degli alberi distrutti o danneggiati dal 1° gennaio 1874.

Art. 7

1. E' riserbata ai proprietari la facolta' di dimostrare che in virtu' di titoli le terre da loro possedute sono proprieta' libere ed esenti dall'obbligo della prestazione o della servitu' dell'alberatura.

2. Queste contestazioni dovranno proporsi nel termine perentorio di un anno dalla data dell'accertamento omologato con la sentenza di cui nell'articolo 18, e saranno giudicate dall'autorita' giudiziaria con le norme del procedimento sommario; ma non sospenderanno in alcun modo l'esecuzione degli articoli 4, 5 e 6.

3. Il tribunale, pronunziando sulla controversia, statuira' pure sugli effetti della sua pronunciazione quanto alla liquidazione del credito nascente dagli stessi articoli 4, 5 e 6, se anche tali questioni siano mature per ricevere definitiva decisione, altrimenti saranno rinviate al procedimento arbitrale stabilito nell'art. 15.

Art. 8

1. Nel termine di venti anni a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato, pagandone un ventesimo ogni anno, salva ad essi la facolta' di anticipare il pagamento.

2. Sino al 31 dicembre dell'anno in cui avra' luogo la liquidazione del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo d'interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse e' conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

3. Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sara' aggiudicata al debitore.

Art. 9

1. I proprietari e loro aventi causa potranno liberarsi dal loro debito pagandone un ventesimo in ogni anno, mediante cessione allo Stato di titoli di rendita 5 per cento iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano al valore nominale, purche' rinunzino allo sperimento delle azioni riservate nell'articolo 7, e di ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge.

2. A tutti coloro i quali entro il termine di un anno dall'omologazione dell'accertamento col loro silenzio accetteranno il debito nascente dagli articoli 4, 5 e 6, rinunziando con cio' a sperimentare le azioni riservate nell'articolo 7, ed ogni altra estranea alla semplice esecuzione della presente legge, sara' inoltre condonato il quinto del debito anzidetto.

Art. 10

1. Per i crediti di cui e' parola negli articoli 4, 5 e 6, il Demanio conserva il diritto di prelazione a qualunque creditore de' suoi debitori sopra gli immobili soggetti alla prestazione ed alla servitu' dell'alberatura; prendendo sopra gli stessi immobili un'iscrizione ipotecaria nel termine di sei mesi dalla data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'articolo 18 della presente legge.

Art. 11

1. Le terre della Sila, le quali si trovano soggette agli usi civici, sono prosciolte da tali vincoli.

2. In compenso dell'esercizio di questi usi civici che competono ai comuni ed alle popolazioni sulle terre della Sila, sara' devoluta ai comuni medesimi, ed in proporzione delle rispettive loro ragioni, la meta' delle terre demaniali aperte, con la eccezione di cui all'articolo 3.

3. L'altra meta' e' ceduta ai comuni medesimi per costruzioni di strade, ed altresi' in compensamento di tutte indistintamente le ragioni di credito verso il Demanio.

4. Le terre saranno censite o quotizzate, secondo che sara' determinato dal Consiglio provinciale, avuto riguardo agl'interessi dei comuni; lasciando ad essi facolta' di conservare, con l'autorizzazione dello stesso Consiglio, in caso di riconosciuta necessita' delle popolazioni, alcune parti boscose pel diretto loro uso.

5. I Demani silani, di cui la proprieta' e' presentemente contesa fra lo Stato ed alcuni comuni, e' ceduta a questi comuni, salvo il diritto che gli altri comuni possano avere sui Demani medesimi.

Art. 12

1. I comuni per le terre demaniali ad essi assegnate e cedute debbono pienamente rilevare il Demanio da ogni molestia di lite o di pretese che si potessero muovere per ragioni dell'esercizio degli usi civici e per ragioni di credito.

Art. 13

1. Tutti i comuni e possessori di terre nella Sila sono stretti in consorzio obbligatorio a norma della vigente legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 per concorrere, in proporzione delle terre che posseggono e del beneficio che ne ritraggono, ad aprire strade che attraversino la Sila in ogni direzione, ed a provvedere al mantenimento di queste.

2. I ricorsi saranno proposti avanti una delegazione dei due Consigli provinciali, composta di sei membri, nominati per meta' dal rispettivo Consiglio, e da un presidente nominato di accordo dai Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici.

Art. 14

1. Tutte le somme provenienti dai crediti di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio, e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici annualmente erogate in sussidio al Consorzio dei comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i comuni posti nella Sila tra loro e con altri maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio dell'istruzione popolare, nei comuni anzidetti, con mandati del Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Art. 15

1. In ogni capoluogo di mandamento dove sono terre della Sila saranno nominati tre arbitri inappellabili, uno scelto dal prefetto della provincia e due dal presidente del tribunale civile. Questi arbitri provvedono collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, nonche' ad assegnare a ciascun comune interessato la quota delle terre ad esso spettanti in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresi' su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui e' menzione nell'art. 7.) fra il Demanio ed i possessori delle terre ed i comuni, nonche' fra questi e le popolazioni.

Art. 16

1. L'arbitramento sara' pure valido per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

Art. 18

1. La sentenza degli arbitri sara' omologata e resa esecutoria dal tribunale civile in Camera di Consiglio.

2. Nel caso di richiamo delle parti da proporsi fra 30 giorni dalla notificazione del decreto, lo stesso tribunale, citata l'altra parte, e discusse le respettive ragioni alla pubblica udienza, potra' modificare la sentenza medesima nel caso in cui riconoscera' di essere fondata sopra un errore di fatto.

3. Potra' anche avanti lo stesso tribunale e nel medesimo termine impugnarsi la sentenza degli arbitri per nullita' nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile, se sia stata pronunziata fuori dei limiti della competenza ad essi attribuita dalla presente legge, o senza l'intervento di tutti gli arbitri, o al di la' del domandato, o non su tutte le domande, ovvero se contenga disposizioni contraddittorie.

4. Contro queste sentenze di tribunale competera' soltanto il ricorso in Cassazione.

Art. 19

1. Nulla e' innovato alle leggi ed ai regolamenti intorno alle acque e foreste, e sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1876.
VITTORIO EMANUELE.
Depretis.