diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 33298 del 20/05/2003 Cc. (dep. 06/08/2003) Rv. 226131 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Caducazione della misura cautelare non rinnovata entro il termine - Applicabilità della regola anche al sequestro probatorio - Esclusione - Contrasto con gli artt. 24 e 27 Cost. - Manifesta insussistenza.
Stato
decisa il 2003-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226131-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

La disciplina dettata dall'art. 27 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente non trova applicazione con riguardo al sequestro probatorio, atteso che questo, a differenza del sequestro conservativo e di quello preventivo, non ha natura di misura cautelare ma soltanto di mezzo di ricerca della prova. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 27 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Costituzione art. 24, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)