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Sez. 2, Sentenza n. 11394 del 30/05/2005 (Rv. 582004 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE | Assunzione diretta o per delega - Potere discrezionale del giudice - Decisione di assunzione diretta - Provvedimento di fissazione della prova dinnanzi a sè - Implicita affermazione delle necessità di assunzione diretta della prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582004-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE

In tema di assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale, l'art. 203 cod. proc. civ. riserva alla valutazione discrezionale del giudice (fondata su considerazioni relative al miglior reperimento della prova o a ragioni di economia e speditezza) la decisione in ordine all'assunzione diretta o per delega della prova, e perciò il giudice, anche in caso di espressa richiesta di parte, ha la facoltà e non l'obbligo di disporre l'assunzione per delega di alcuni mezzi di prova; inoltre, il provvedimento declaratorio della necessità di assunzione diretta della prova può ritenersi implicitamente contenuto in quello di fissazione dell'udienza dinanzi a sè per l'assunzione della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)