diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11188 del 12/11/1993 (Rv. 484303 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - In genere | Trasferimento di area con sovrastante fabbricato in corso di ultimazione - Criterio di tassazione ex art. 6, sesto comma, d.P.R. n. 643 del 1972 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484303-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - In genere

In tema di I.N.V.I.M. con riguardo al trasferimento di area con sovrastante fabbricato, il criterio di tassazione fissato dall'art. 6, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, così come modificato dall'art. 2 della legge 22 dicembre 1975 n. 694, con il separato computo dell'incremento di valore del suolo e di quello della costruzione senza tener conto dell'incremento di valore verificatosi tra l'inizio e l'ultimazione della stessa, si applica anche quando il trasferimento dell'immobile avvenga prima della ultimazione della costruzione, atteso che detta disposizione non ha il carattere di una agevolazione tributaria derogatrice della disciplina generale dell'I.N.V.I.M. ed è quindi suscettibile di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)