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Sez. 2, Sentenza n. 548 del 09/03/1970 Ud. (dep. 06/03/1971) Rv. 117022 - 01

ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ESCLUSIONE DEI FUCILI AD ARIA COMPRESSA DALLA NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELLE ARMI - NON NE ESCLUDE LA CLASSIFICAZIONE TRA LE ARMI DA SPARO.*
Stato
decisa il 1970-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117022-01

ARMI - ARMI AD ARIA COMPRESSA - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ESCLUSIONE DEI FUCILI AD ARIA COMPRESSA DALLA NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELLE ARMI - NON NE ESCLUDE LA CLASSIFICAZIONE TRA LE ARMI DA SPARO.*

Nelle armi da sparo devono essere comprese anche quelle in cui lo svuotamento della carica si ottiene mediante l'Azione dell'aria compressa (nella speciè carabina ad aria compressa), invece che con l'Azione dei gas prodotti dall'accensione delle polveri. Tale classificazione non e esclusa dall'art 4 bis della legge 22 dicembre 1956 n 1452, giacche detta norma, nel disporre che la nuova disciplina del commercio delle armi (DL 22 novembre 1956, n 1274) non e applicabile ai fucili ad aria compressa, riguarda esclusivamente la liberta di commercio delle armi citate e non gia il loro porto o la loro detenzione, pur sempre regolati, dalle norme generali del codice penale (artt 704, 697, 699) e del testo unico delle leggi di ps (artt 30, 39) e del relativo regolamento (art 44). (Conf 108227, anno 1968' 104273, anno 1967' 101822, anno 1966' (V 112587, 112588, anno 1969).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 704, Legge 06/05/1940 num. 635 art. 44, Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Legge 22/10/1956 num. 1452 art. 4 bis, Legge 18/06/1931 num. 773 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)