Sez. 1, Sentenza n. 1901 del 28/01/2010 (Rv. 611569 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Notizie non rilevabili dagli atti processuali - Acquisizione - Ammissibilità - Utilizzabilità da parte del giudice - Condizioni - Fattispecie in materia di determinazione della indennità di espropriazione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientrando nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo quando ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in tema di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, aveva utilizzato, ai fini della determinazione del valore dei beni espropriati, i dati emergenti dalla relazione del consulente tecnico di ufficio, che, nell'ambito del metodo sintetico-comparativo usato, non aveva indicato gli atti utilizzati per la comparazione, basata solamente sull'esperienza personale del consulente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)