Sez. 3, Sentenza n. 4869 del 03/04/2001 (Rv. 545457 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Preesistenti Unità locali socio - sanitarie - Debiti e crediti - Trasferimento all'Asl - Gestione a mezzo di contabilità stralcio - Trasformazione in gestione liquidatoria - Ricorso per cassazione - Legittimazione - Direttore generale Asl - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
A norma dell'art. 41 della legge Regione Abruzzo del 24 dicembre 1996, n. 146, - il quale dispone che tutti i debiti e i crediti, facenti capo alle preesistenti unità locali socio - sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti all'azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in apposita contabilità stralcio e che le gestioni a stralcio sono trasformate in gestioni liquidatorie - e dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre, n. 123 - che ha interpretato autenticamente l'art. 41 nel senso che i debiti sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie e che, in sede processuale la rappresentanza legale è attribuita al commissario liquidatore -, nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa nei confronti di una ULSS, la legittimazione processuale spetta non alla Regione, ma al direttore generale dell'AUSL che, dunque, legittimamente propone il ricorso.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Abruzzi 24/12/1996 num. 146 art. 41, Legge Reg. Abruzzi 29/11/1999 num. 123 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)