Sez. 1, Sentenza n. 5925 del 27/10/1999 Cc. (dep. 07/12/1999) Rv. 214831 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Durata - È identica a quella della pena detentiva da scontare - Sostituzione di quest'ultima con la libertà controllata - Irrilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il periodo di affidamento in prova al servizio sociale deve essere determinato in ragione dello stesso periodo di pena detentiva ancora da espiare, e non dell'eventuale periodo residuo di libertà controllata, sostituita all'originaria pena detentiva. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto di dover esprimere perplessità in ordine alla possibilità di concessione dell'affidamento in prova a condannato a pena detentiva sostituita con la libertà controllata - postulando ontologicamente l'affidamento lo stato detentivo dell'interessato - pur prendendo atto dell'immodificabilità della statuizione sul punto per mancata impugnativa della parte pubblica).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 55 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)