Sez. 3, Sentenza n. 12454 del 09/12/1997 (Rv. 510803 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Consenso del contraente ceduto - Requisito di validità della cessione - Giudizio di accertamento della conclusione, validità ed efficacia del negozio - Litisconsorzio necessario delle parti del negozio - Sussistenza - Disciplina ex art. 36 della legge 392 del 1978 - Deroga alla disciplina ordinaria della cessione.
CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
L'art. 36 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nel sancire che il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme locata l'azienda, deroga alle norme di diritto comune relative alla cessione del contratto, secondo cui il consenso del contraente ceduto costituisce requisito di validità della cessione, che altrimenti sarebbe nulla, per cui si ha litisconsorzio necessario in giudizio di accertamento, quando siano in questione l'avvenuta conclusione, validità ed efficacia del contratto di cessione. Non è invece necessaria la presenza in giudizio del cedente quando si controverta unicamente circa le vicende del contratto ceduto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)