Sez. 1, Sentenza n. 19599 del 30/09/2016 (Rv. 641311 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE | Atto di nascita straniero - Figlio di due madri per fecondazione eterologa con donazione di ovocita dall'una all'altra - Trascrizione nei registri dello stato civile - Tecnica di procreazione non riconosciuta in Italia - Violazione dell'ordine pubblico - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE
L'atto di nascita straniero, validamente formato, da cui risulti la nascita di un figlio da due madri, per avere l'una donato l'ovulo e l'altra partorito, non contrasta, di per sé, con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla l. n. 40 del 2004, rappresentando quest'ultima una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 16, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 33, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 19/02/2004 num. 40 art. 5 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 9 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 12 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)