Sez. 2, Sentenza n. 3316 del 07/03/2001 (Rv. 544513 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Statuto di società cooperativa - Deferimento delle controversie tra la cooperativa ed i soci ad un collegio di probiviri - Nomina dei probiviri - Unanimità dei consensi - Mancata previsione - Conseguenze - Nullità della clausola statutaria - Configurabilità - Condizioni e limiti.
ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa, che deferisca ogni controversia tra quest'ultima ed i soci alla cognizione di un collegio di probiviri senza prevedere che, per la relativa nomina, sia necessaria l'unanimità dei consensi, è affetta da nullità, salvo il caso di adesione, anche successiva, del socio interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2532, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)