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Sez. 2, Sentenza n. 3316 del 07/03/2001 (Rv. 544513 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA | Statuto di società cooperativa - Deferimento delle controversie tra la cooperativa ed i soci ad un collegio di probiviri - Nomina dei probiviri - Unanimità dei consensi - Mancata previsione - Conseguenze - Nullità della clausola statutaria - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544513-01

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa, che deferisca ogni controversia tra quest'ultima ed i soci alla cognizione di un collegio di probiviri senza prevedere che, per la relativa nomina, sia necessaria l'unanimità dei consensi, è affetta da nullità, salvo il caso di adesione, anche successiva, del socio interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2532, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 810 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)