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Sez. 1, Sentenza n. 13106 del 15/07/2004 (Rv. 574604 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Qualità di socio - Acquisto - Formalità - Iscrizione nel libro dei soci - Potere discrezionale della società - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in ipotesi di illegittimo rifiuto del "transfert".
Stato
decisa il 2004-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574604-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di azioni di società, il compimento delle formalità previste dalla legge (artt. 2021 - 2023 cod. civ.: cosiddetto "transfert")- e tra esse, l'iscrizione nel libro dei soci - come necessarie per l'esercizio dei diritti sociali non è affidato ad un potere discrezionale della società, la quale è tenuta a dar corso ai relativi adempimenti, una volta verificata la conformità a diritto del trasferimento dei titoli. Ne consegue che, ove la società rifiuti il "transfert" richiesto dall'alienante o dall'acquirente, e il rifiuto si riveli "ab origine" illegittimo, la società medesima non può addurre tale rifiuto per paralizzare il legittimo esercizio dei diritti (tra cui quello di opzione, di cui all'art. 2441 cod. civ.) spettante all'acquirente dei titoli cui legalmente competeva la qualità di socio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2021, Cod. Civ. art. 2022, Cod. Civ. art. 2023, Cod. Civ. art. 2441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)