Sez. 5, Sentenza n. 617 del 31/01/2000 Cc. (dep. 24/02/2000) Rv. 215970 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - IN GENERE | Interrogatorio di persona detenuta - Riproduzione fonografica od audiovisiva - Necessità - Mancanza - Inutilizzabilità dell'interrogatorio - Mancanza della trascrizione e del verbale riassuntivo - Conseguenza - Inutilizzabilità dell'interrogatorio - Mancanza della sola trascrizione, pur richiesta dalla parte, ma sussistenza del verbale riassuntivo - Mera irregolarità.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - IN GENERE
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona detenuta, la sanzione di inutilizzabilità ex art 141 bis cod.proc.pen. consegue alla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto, ovvero alla ipotesi in cui, pure avvenuta tale riproduzione, manchi sia la sua trascrizione, che la redazione del verbale in forma riassuntiva. La semplice mancata trascrizione del contenuto dell'interrogatorio registrato o filmato, in presenza della verbalizzazione riassuntiva, non implica inutilizzabilità, anche nel caso in cui la suddetta trascrizione, in quanto richiesta dalla parte, costituisca obbligo per il giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 141 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)