Sez. 3 - , Sentenza n. 6484 del 14/03/2017 (Rv. 643409 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE | Contratto di trasporto di merci regolato dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 – Titolarità del diritto all’indennizzo – Individuazione – Criteri riconducibili all'interpretazione dell'art. 1689, comma 1, c.c..
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE
Ai sensi dell'art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), la titolarità del diritto all'indennizzo è attribuita, al pari di quanto prevede l’art. 1689 c.c., in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate, con la conseguenza che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Legge 06/12/1960 num. 1621, Tratt. Internaz. 19/05/1956 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)