Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
Testo in vigore al
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998, N. 502
Capo VI. Formaggi.
Art. 32
1. Il nome di «formaggio» o «cacio» e' riservato al prodotto che si ricava dal latte intero ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale di cucina.
2. La denominazione di «formaggio pecorino» e' riservata al prodotto ricavato esclusivamente dal latte di pecora nei modi previsti dal precedente comma.9
3. I formaggi ricavati da latte diverso da quello di pecora, oppure soltanto parzialmente da latte di pecora, i quali siano confezionati in forme di peso superiore ai chilogrammi 3 e presentino caratteristiche esteriori simili a quelle del formaggio pecorino, debbono essere denominati «formaggio vacchino».9
4. Il formaggio definito vacchino a norma del precedente comma, anche se importato o destinato alla esportazione, non puo' essere posto in commercio se non sia provvisto di una timbratura recante la leggenda «vacchino». Tale leggenda, che dovra' avere le dimensioni di centimetri 4 di altezza, centimetri 15 di lunghezza e centimetri 0,5 di profondita' dovra', essere impressa a fresco sullo scalzo stesso delle forme, e ripetuta piu' volte fino ad occupare tutta la lunghezza dello scalzo stesso.9
Art. 33
1. Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio formaggi, deve indicarli secondo il loro contenuto in materia grassa, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.13
Art. 34
1. E' vietato mettere in commercio formaggi in stato di manifesta putrefazione, o colorati con sostanze coloranti non consentite dalle vigenti disposizioni sanitarie.
Art. 35
1. Chiunque fabbrica, vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio, esporta od importa formaggi addizionati di grassi estranei, deve indicarli con la denominazione di «formaggio margarinato».
2. Tale indicazione si deve fare nelle fatture, nelle polizze di carico, nelle lettere di porto, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la somministrazione, nonche' sugli involucri e sugli imballaggi, e deve essere impressa sulle forme.
Analoga scritta deve essere apposta, in caratteri ben leggibili, all'esterno ed all'interno dei locali di vendita all'ingrosso ed al minuto.
Art. 36
1. I formaggi margarinati devono essere fabbricati a pasta dura ed in forme del peso non superiore a 14 chilogrammi, le quali debbono essere colorate esternamente nel modo che sara' stabilito dal regolamento. E' vietata, invece, per questi formaggi, qualsiasi colorazione della pasta.
Capo VII. Sciroppi e conserve.
Art. 37
1. Il nome di « succo », « mosto » e simili di un dato frutto e' riservato esclusivamente al liquido ottenuto per spremitura dal frutto nominato, con o senza concentrazione.
2. Il nome di « sciroppo » e' riservato alla soluzione acquosa del saccarosio.
3. Il nome di « sciroppo », seguito dall'indicazione di un dato frutto, e' riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.
4. Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, e' riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.
5. Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.
6. Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potra' essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione "sciroppo di..." completata dal nome della stessa.
7. I nomi di « conserva », di « marmellata » e di « gelatina » di un dato frutto sono riservati ai prodotti ottenuti per concentrazione delle polpe e dei succhi del frutto nominato, con o senza aggiunta di saccarosio, fino a consistenza pastosa o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per raffreddamento.
8. E' vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.
9. Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutti o di parti di piante appartenenti a piu' specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.
10. E' vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.
11. Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, e' ammessa:
a) l'aggiunta di glucosio, sempre quando la proporzione non superi il 25 % della ricchezza zuccherina totale, e purche' lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione « contenente glucosio » oppure « sciroppo glucosato », da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono;
b) l'aggiunta di sostanze coloranti, ritenute innocue a norma del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, destinate a ravvivare il colore, purche' sia posta sui recipienti, in modo chiaro e ben leggibile, l'indicazione « colorato con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie ». Questa disposizione non si applica ai succhi d'uva.31
12. Per tutti gli sciroppi e' consentita l'aggiunta di acido citrico naturale o di acido tartarico naturale.
13. Ai succhi di frutti e' permessa l'aggiunta di anidride solforosa in quantita' non superiore a milligrammi trecentocinquanta di anidride solforosa totale per ogni chilogrammo.
14. Nella preparazione dei prodotti di cui al presente articolo, destinati all'esportazione, e' consentita, sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto, l'aggiunta delle sostanze antifermentative ammesse dalla legislazione degli Stati nel cui territorio i prodotti sono destinati.
Art. 38
1. E' vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio, sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta:
a) alterati;
b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono preparati. Tuttavia, per le conserve, le marmellate, le gelatine e gli sciroppi di fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, e' consentito di ripristinare il colore perduto od alterato durante la lavorazione, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1238. I prodotti cosi' ricolorati debbono essere messi in commercio con l'indicazione « colorato artificialmente con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie », da farsi sui recipienti che li contengono;31
c) contenenti sostanze edulcoranti sintetiche, quali saccarina, dulcina e simili;31
d) contenenti sostanze estranee alla composizione del frutto, quali agenti antisettici o di conservazione, farina od altri amidacei, glicerina, ecc.;
e) aromatizzati con essenze artificiali.
2. E' permessa l'aggiunta di acido solforoso in quantita' non superiore a mgr. 200 di anidride solforosa totale per chilogrammo, agli sciroppi di uva e simili, preparati senza aggiunta di saccarosio.
3. Nella preparazione delle gelatine di frutta e' permesso l'uso di agar, di pectina, di colla di pesce e di gelatina rispondenti queste due ultime alle prescrizioni della Farmacopea ufficiale.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1967, N. 1223.
Art. 39
1. A modificazione del comma d) dell'art. 2, e dell'art. 3 del decreto 8 febbraio 1923, n. 501 convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nella preparazione di conserve di pomodoro e' vietato l'uso di colori estranei anche non nocivi. E' vietata la riutilizzazione di ogni conserva gia' fabbricata, la quale abbia, anche parzialmente, perduto le normali qualita' alimentari ed organolettiche.
2. Inoltre nella preparazione della conserva di pomodoro, e' vietato usare cloruro sodico in quantita' superiore al cinque per cento.14
Capo VIII. Vigilanza e sanzioni.
Art. 40
1. L'applicazione del presente decreto e' affidata ai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.1519
Art. 41
1. Chiunque vende, o comunque fa commercio delle sostanze e dei prodotti di cui al presente decreto, e' tenuto a fornire, a titolo gratuito, dovunque la merce si trovi, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti tutti di polizia giudiziaria, degli ufficiali ed agenti comunali, degli agenti del dazio consumo, degli agenti giurati di cui all'art. 46, dei funzionari ed agenti delegati dai Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e delle finanze, dai capi degli istituti che saranno designati con appositi decreti dei Ministri competenti, e, per quanto riguarda i prodotti alimentari e i mangimi concentrati, dalla autorita' sanitaria.
2. In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a fornire i campioni o del suo rappresentante, il prelevamento sara' fatto d'ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'art. 164 Codice procedura penale.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2011, N. 4.1519
Art. 42
1. La Regia guardia di finanza provvedera' al servizio di polizia e di prelevamento dei campioni a mezzo del personale delle brigate volanti in occasione dei compiti di istituto delle medesime.
2. I militari del corpo anzidetto, per i servizi fuori sede, compiuti espressamente su richiesta dei Ministeri dell'economia nazionale e dell'interno o degli istituti ed uffici incaricati dell'applicaizone del presente decreto dipendenti dai Ministeri medesimi, avranno diritto, a carico di questi ultimi, al pagamento delle indennita' di missione e di trasferta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.1519
Art. 43
1. Tutte le analisi occorrenti in applicazione del presente decreto saranno eseguite con i metodi ufficiali prescritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione dalla tassa di bollo.
2. Occorrendo, i direttori dei laboratori dipendenti dallo Stato incaricati delle analisi, potranno, per queste, avvalersi, sotto la loro responsabilita', di analizzatori di loro fiducia, i quali saranno compensati in ragione delle analisi eseguite, con i fondi messi a disposizione dei detti direttori per l'esecuzione del servizio.1519
Art. 44
1. Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presentera' immediata e circostanziata denuncia alla autorita' giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunichera' all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.
2. L'autorita' giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.
3. Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorita' giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione.
Art. 45
1. In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione della analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:
a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico - agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;
b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.
2. Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sara' fatta di regola:
a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;
c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.
3. La revisione delle analisi e' definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata.19
Art. 46
1. Gli Enti e le associazioni agrarie e le altre associazioni interessate, che siano compresi in appositi elenchi approvati con decreti del Ministro per l'economia nazionale, secondo norme da stabilirsi nel regolamento, potranno costituirsi parte civile nei procedimenti per le infrazioni al presente decreto.
2. Gli Enti e le associazioni suddetti potranno altresi' far procedere a loro spese, mediante propri agenti giurati da assumersi con le norme che saranno stabilite dal regolamento, a prelevamenti presso chiunque produca le materie o i prodotti di cui al presente decreto o ne faccia commercio.1519
Art. 47
1. Chiunque venda, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, o fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, le sostanze e i prodotti di cui al presente decreto senza le dichiarazioni e le indicazioni o contro i divieti e le limitazioni previsti dal presente decreto e dal regolamento esecutivo di esso, e' punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 2000.
Art. 47-bis
1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, primo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.
Art. 48
1. Chiunque, scientemente, con qualsiasi mezzo, pone in vendita, vende o mette altrimenti in commercio, ovvero fornisce ai propri dipendenti per obbligo contrattuale, sostanze o prodotti di cui al presente decreto, comunque non corrispondenti alle dichiarazioni ed indicazioni prescritte dal decreto medesimo e dal regolamento, e' punito con la multa fissa di L. 500 e con quella proporzionale di L. 50 per ogni quintale o frazione di quintale di merce posta in vendita, venduta o somministrata.1519
Art. 49
1. Se il fatto preveduto nel precedente articolo sia commesso senza che il colpevole conosca che le sostanze e i prodotti da esso posti in vendita, venduti o somministrati, non corrispondano alle dichiarazioni e indicazioni fatte, la multa e' ridotta da un quinto alla meta'.1519
Art. 50
1. Qualora le sostanze e i prodotti posti in vendita, venduti, o messi in commercio, in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, siano, secondo i casi, nocivi agli uomini, agli animali o alle piante, cui sono destinati, alle pene pecuniarie previste dai precedenti articoli e' aggiunta la reclusione fino a due mesi.