Sez. 5 - , Ordinanza n. 23145 del 04/10/2017 (Rv. 645647 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Coefficienti di ammortamento – Attività di autonoleggio - Qualificazione come servizio pubblico - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema di determinazione dei coefficienti di ammortamento, poiché l’attività di noleggio di autovetture senza conducente non integra un contratto di trasporto ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione con i quali il noleggiatore concede l’utilizzo di una cosa mobile all'altra parte verso corrispettivo per un determinato periodo, ad essa non si applica il coefficiente del 30 per cento del costo delle autovetture utilizzate, previsto dalla tabella allegata al d.m. 31 dicembre 1988 per i "Servizi di trasporto persone con autovettura da piazza e da rimessa"- voce "Autovetture in genere (servizio pubblico)", bensì quello inferiore del 25 per cento indicato dalla voce residuale "Autoveicoli, motoveicoli e simili".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1678, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102, Legge 15/01/1992 num. 21 art. 1, DM Finanze 31/12/1988, DM Finanze 07/11/1992
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)