diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 35689 del 09/07/2009 Cc. (dep. 15/09/2009) Rv. 245311 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI | Colpa grave ostativa all'indennizzo - Contrasto con la CEDU - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245311-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, non si pone in contrasto con l'art. 5, par. 5 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo la previsione dell'art. 314 cod. proc. pen. che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, alla custodia cautelare subita, posto che l'indennizzo, come previsto dalla fonte sopranazionale citata, spetta soltanto a chi sia stato "vittima" di una detenzione in violazione dell'art. 5 cit.. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì rilevato che una diversa interpretazione della norma internazionale finirebbe per contraddire il fondamento solidaristico dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione e comportare una violazione dell'art. 2 Cost.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)