diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 04)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Mancato funzionamento dell’impianto di depurazione - Domanda di restituzione della quota non dovuta di tariffa del servizio idrico integrato - Legittimazione passiva dei gestori di tale servizio - Eventuale responsabilità anche del titolare dell’impianto a titolo di cooperazione nell’inadempimento - Ammissibilità - Natura aquiliana di quest’ultima responsabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656891-04

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE

La legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico integrato, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta, oltre che al gestore del servizio che, in quanto parte del contratto di somministrazione, abbia ricevuto il pagamento indebito, anche al titolare del predetto impianto, a carico del quale può configurarsi una concorrente responsabilità, avente natura extracontrattuale, a titolo di cooperazione nell'inadempimento. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha precisato che, nel primo caso, grava sul gestore del servizio idrico integrato l'onere di dimostrare il corretto funzionamento dell'impianto nel periodo oggetto di fatturazione mentre, nel secondo, tale prova deve essere data dall'utente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 155 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)