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Sez. 3, Sentenza n. 10898 del 15/02/2005 Cc. (dep. 21/03/2005) Rv. 231221 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - divieti | Intercettazione di telefono cellulare identificato con il numero IMEI - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231221-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - utilizzazione - divieti

In tema di intercettazione telefonica, è legittima l'intercettazione delle conversazioni di un telefono cellulare tramite numero IMEI, in quanto tale numero, attesa la sua univocità, identifica specificamente un solo apparato radiomobile, consentendo l'intercettazione anche nel caso in cui l'utente che l'utilizza cambi la scheda telefonica, sempre che sia evidente agli atti la concreta riconducibilità dell'apparato radiomobile all'uso normale da parte della persona le cui conversazioni telefoniche si intenda sottoporre ad intercettazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)