diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4837 del 10/11/1977 (Rv. 388442 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - FUNZIONE DEL REGOLAMENTO - CONTENUTO E FORMA - INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE GIURISDIZIONALMENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388442-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - FUNZIONE DEL REGOLAMENTO - CONTENUTO E FORMA - INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE GIURISDIZIONALMENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - IRRILEVANZA.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione non costituisce un mezzo, ordinario o straordinario, di impugnazione, ma e uno strumento apprestato alle parti dall'ordinamento per ottenere in via preventiva - e cioe prima che intervenga una decisione sul merito e mediante il trasferimento del giudizio dal giudice adito alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - una statuizione sollecita e definitiva sulla questione di giurisdizione allo scopo di individuare il giudice, ordinario o speciale, avente giurisdizione sulla controversia, ovvero di stabilire che non esiste alcun giudice cui spetti la potesta iudicandi. Conseguentemente, la parte che lo propone puo limitarsi ad esporre le domande proposte e i fatti posti a fondamento di esse, senza avere altresi l'Onere di indicare nel ricorso quale sia il giudice nella cui sfera giurisdizionale rientra la controversia e di enunciare le norme di diritto e le ragioni in base alle quali ritenga che la potestas iudicandi spetti a un giudice piuttosto che a un altro o, addirittura, non spetti ad alcun giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)