Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12193 del 06/06/2011 (Rv. 617315 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | CERTALEX - Personale dipendente dei Ministeri - Art. 20 d.P.R. n. 266 del 1987 - Relativa previsione normativa della fattispecie della reggenza - Interpretazione conforme al canone costituzionale di cui all'art. 3 Cost. e ai principi in tema di tutela del lavoro - Individuazione - Art. 24, quarto comma, del c.c.n.l. del comparto Ministeri 1998/2001 - Esame diretto da parte della Corte di cassazione - Ammissibilità - Regolamentazione contrattuale del conferimento delle mansioni immediatamente superiori - Interpretazione - Riferibilità all'assegnazione di mansioni dirigenziali a dipendente non in possesso della relativa qualifica - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Applicabilità della disciplina legale - Sussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), in tema di reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Peraltro, l'art. 24, quarto comma 4, del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001 - che la Corte di cassazione può interpretare direttamente ai sensi dell'art. 63, quinto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche nelle clausole che non hanno costituito oggetto di censura da parte del ricorrente - con il quale le parti hanno disciplinato il conferimento delle mansioni immediatamente superiori, non si riferisce all'ipotesi dell'assegnazione delle mansioni dirigenziali a dipendente non in possesso della relativa qualifica, atteso che la previsione pattizia si limita, al primo comma, a fornire una regolamentazione per la sola parte demandata alla contrattazione e, al sesto comma, richiama espressamente la disciplina legale per quanto non previsto. Il conferimento delle mansioni dirigenziali a dipendenti non in possesso della relativa qualifica resta, pertanto, regolato dall'art. 52, quinto comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: DPR 08/05/1987 num. 266 art. 20 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/1986 num. 9 art. 2 CORTE COST., Legge 24/03/1986 num. 78 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 com. 3 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1999 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)