Sez. 1, Sentenza n. 1843 del 08/03/1990 (Rv. 465738 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE - ISOLE PEDONALI - PRIVATI RESIDENTI NELLA ZONA - AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE - ISOLE PEDONALI - PRIVATI RESIDENTI NELLA ZONA - AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE - LIMITI.*
In materia di disciplina del traffico nei centri abitati, le deroghe - all'interesse pubblico alla formazione di isole pedonali - che il sindaco ha facoltà di consentire, in considerazione dell'interesse di determinate categorie di utenti, vanno interpretate entro limiti di compatibilità con i motivi di pubblico interesse e l'esigenza di una migliore regolamentazione del traffico. Pertanto l'autorizzazione rilasciata al privato residente nella zona del divieto di circolazione per raggiungere l'abitazione non può consentirgli di proseguire oltre nell'isola pedonale, per raggiungere altri spazi ove sostare al di là del percorso espressamente autorizzato. (V 2923/80, mass n 406663 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 4 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)