Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 27/11/1967 Ud. (dep. 25/03/1968) Rv. 107455 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA -SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR 4 GIUGNO 1966, N 332 - TRUFFA -ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA SUSSISTENZA DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - POTERI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E DI APPELLO.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA -SINGOLI PROVVEDIMENTI - DPR 4 GIUGNO 1966, N 332 - TRUFFA -ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA SUSSISTENZA DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - POTERI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E DI APPELLO.*
Poiche in tema di truffa l'amnistia, concessa con il DPR n 332 del 1966, e applicabile solo quando ricorra la circostanza del danno di speciale tenuita prevista dall'art.62 n.4 cod.pen., l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di tale attenuante implica un giudizio di fatto che, mentre nel giudizio di primo grado puo essere effettuato anche di ufficio, in grado di appello in virtu del principio tantum devolutum quantum appellatum puo formare oggetto di esame solo se ne sia stata fatta richiesta con specifico motivo di gravame ne ha Rilevanza che il termine per la presentazione dei motivi sia scaduto prima della entrata in vigore del decreto di clemenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., DPR 04/06/1966 num. 332 art. 1 lett. B, Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)