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Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 13/03/2000 Cc. (dep. 17/04/2000) Rv. 215822 - 01

ARMI - ARMI DA GUERRA | Detenzione di munizioni da guerra - Elemento oggettivo - Efficienza - Necessità - Esclusione - Destinazione oggettiva - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215822-01

ARMI - ARMI DA GUERRA

Per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria destinazione.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 1 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)