Sez. 4, Sentenza n. 10043 del 08/07/1994 Ud. (dep. 22/09/1994) Rv. 200149 - 01
Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme | Operai specializzati inviati dal datore di lavoro per l'allestimento di un'impalcatura presso il cantiere di altra ditta, incaricata di eseguire opere su uno stabile - Obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche - Incombenza anche sul datore di lavoro degli operai - Trasferimento dei poteri - Doveri del datore di lavoro ad altro imprenditore - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Lavoro - Prevenzione infortuni - Destinatari delle norme
Qualora un'impresa edile incaricata dell'esecuzione di opere concernenti uno stabile si rivolga per l'allestimento della necessaria impalcatura ad una ditta che invii sul posto operai specializzati, gli obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche a tutela dei lavoratori incombono anche sul datore di lavoro dei detti operai, pur se momentaneamente distaccati presso il cantiere di altra impresa. Nè i poteri doveri del datore di lavoro potrebbero essere validamente trasferiti ad altro imprenditore, in quanto eventuali accordi sarebbero privi di efficacia, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati. (Nella fattispecie, l'operaio, che lavorava privo di cintura di sicurezza perché quella posta a disposizione del datore di lavoro non era regolare, era caduto dal ponteggio in costruzione, anche a seguito della rottura della tavola la quale era stata fornita, insieme con i tubi, dall'impresa presso il cui cantiere era stato distaccato. Del reato di omicidio colposo erano stati ritenuti responsabili sia il datore di lavoro della vittima che l'imprenditore, titolare del cantiere).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)