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Sez. 4 - , Sentenza n. 31874 del 27/06/2019 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 276705 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE | Obbligo di custodia e vigilanza di cani - Responsabilità del proprietario - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276705-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - IN GENERE

In tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l'obbligo di controllare e custodire l'animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi. (Fattispecie relativa ad aggressione da parte di un cane ai danni di un minore, all'interno di un'area per cani in un parco pubblico, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del proprietario del cane per non aver mantenuto un costante controllo visivo dell'animale tenendo a portata di mano la museruola, in violazione di quanto disposto dal "Decalogo aree cani" adottato dalla regione Lombardia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Ordin. Minist. min. SAL 06/08/2013

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)