diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 5415 del 10/03/1995 Ud. (dep. 11/05/1995) Rv. 201643 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni | Durata - Termine di quindici giorni salvo proroga da parte del G.I.P. - Intercettazioni autorizzate in via ordinaria dal G.I.P. - Operatività di detto termine - Insussistenza - Operazioni eseguite dopo la scadenza del termine - Utilizzabilità - Esclusione - Rilevabilità del divieto di utilizzazione, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del perseguimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201643-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni

Il limite di durata apposto dall'art. 267, comma terzo, cod. proc. pen., alle operazioni di intercettazione telefonica riguarda, non soltanto quelle direttamente disposte dal P.M., senza previa autorizzazione e salvo convalida, ma anche quelle autorizzate in via ordinaria dal G.I.P.. Con la conseguenza che, salvo proroga, le intercettazioni, eseguite dopo la scadenza di detto termine sono inutilizzabili ai sensi degli artt. 171 e 267 dello stesso codice e che tale inutilizzabilità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 196 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 171 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 196, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Legge 16/02/1987 num. 81 art. 2 n. 41 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 art. 13 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)