Sez. 1, Sentenza n. 2701 del 26/03/1997 (Rv. 503296 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - IN GENERE | Risarcimento del danno - In genere - Prova della proprietà - Requisiti - Prova rigorosa - Necessità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - IN GENERE
Nel giudizio di risarcimento dei danni per occupazione ultrabiennale di fondo utilizzato per l'esecuzione di un'opera pubblica, senza che sia seguita l'espropriazione, oggetto della pretesa non è direttamente l'accertamento della proprietà del fondo stesso, ma tale proprietà deve essere dimostrata solo al fine di individuare, nell'effettivo titolare del bene, l'avente diritto al risarcimento del danno. A questo effetto non è, pertanto, richiesta la prova rigorosa della proprietà potendo il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza della predetta legittimazione formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento dovuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)