Sez. 1, Sentenza n. 3371 del 15/06/1979 (Rv. 399782 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - PROPOSIZIONE DI ALTRO RICORSO IN SOSTITUZIONE O AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ORIGINARIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - PROPOSIZIONE DI ALTRO RICORSO IN SOSTITUZIONE O AD INTEGRAZIONE DI QUELLO ORIGINARIO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Il diritto di impugnazione in Cassazione si consuma solo quando intervenga una pronuncia di improcedibilita o inammissibilita del ricorso: ne consegue che, prima di tale declaratoria, e valida la proposizione di altro ricorso in sostituzione di quello viziato, se non siano decorsi i termini di impugnazione, e, quindi, a maggior ragione, deve ritenersi ammissibile un ricorso integrativo di quello originario. (V 1920/77, mass n 385631).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)