Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014 (Rv. 633403 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno alla salute - Liquidazione - Mancata utilizzazione delle "tabelle di Milano" - Ricorribilità per cassazione per violazione di legge - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
Nella liquidazione del danno biologico, la mancata applicazione delle "tabelle di Milano" può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, quando la decisione impugnata sia stata pronunciata prima del 7 giugno 2011 (data di pubblicazione della sentenza della S.C. n. 12408, che ha indicato le dette tabelle come parametro equitativo preferibile), solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito e la parte interessata abbia depositato copia delle suddette tabelle al più tardi in grado di appello.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)