Sez. U, Sentenza n. 1440 del 13/05/1972 (Rv. 358057 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA E DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO - NOTIFICA DI FOTOCOPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA - SUFFICIENZA - CONFORMITA DELLA COPIA NOTIFICATA A QUELLA AUTENTICATA - MANCATA INDICAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA E DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO - NOTIFICA DI FOTOCOPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA - SUFFICIENZA - CONFORMITA DELLA COPIA NOTIFICATA A QUELLA AUTENTICATA - MANCATA INDICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Non sussiste l'improcedibilita del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 369, comma secondo, cod proc civ, che prevede il deposito di copia autentica della decisione impugnata, nel caso in cui all'ufficiale giudiziario sia stata consegnata, per la notifica, la fotocopia autentica della sentenza, ed egli abbia proceduto alla notifica consegnando ai destinatari altrettante fotocopie della fotocopia autentica. Ne rileva che la relata di notifica non sia preceduta dalla dichiarazione di conformita della copia notificata a quella autenticata dal cancelliere, poiche tale dichiarazione e implicita nella relata, ai sensi del comma secondo dell'art 137 cod proc civ, secondo cui la notifica viene eseguita mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, specie quando nessuna difformita tra originale e copia sia stata dedotta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)