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Sez. 1, Sentenza n. 162 del 23/01/1964 (Rv. 300212 - 01)

FALLIMENTO - ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - MANDATO CONFERITO DALL'ASSICURATO FALLITO ALL'ARBITRO - ESTINZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1964-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300212-01

FALLIMENTO - ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - MANDATO CONFERITO DALL'ASSICURATO FALLITO ALL'ARBITRO - ESTINZIONE - INSUSSISTENZA.*

L'assicurato e la societa assicuratrice che per l'accertamento e la liquidazione del danno nominano ciascuno il proprio arbitro, in adempimento dell'Obbligo assunto con il contratto d'Assicurazione, conferiscono autonomi e distinti mandati, ognuno dei quali e concesso anche nell'interesse dell'altra partè pertanto la dichiarazione di fallimento dell'assicurato non estingue, il mandato da lui conferito allo arbitro sull'interesse anche della societa assicuratrice. (Conf. 1096-62' 3284-59).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)