Sez. 1, Sentenza n. 5252 del 04/04/2003 (Rv. 561860 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Avvocati arbitri - Attività prestata dopo il primo aprile 1995 - Liquidazione del compenso - Riferimento alla tariffa professionale - Necessità - Principio di libera concorrenza ex art. 81 del Trattato istitutivo CE - Contrasto - Configurabilità - Esclusione.
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO
In tema di arbitrato, a partire dal 1.ò aprile 1995 l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che il decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati, a partire dal 1.ò aprile 1995, per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9) della tabella relativa alla attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia. Tali disposizioni, alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia CE (sent. 19 febbraio 2002, in C - 35/99), non si pongono in contrasto con il principio di libera concorrenza sancito dall'art. 85 (ora 81) del Trattato istitutivo, in quanto, pur essendo tali tariffe professionali predisposte da membri della stessa professione, sono soggette ad approvazione e controllo da parte di organi pubblici, conservando quindi i caratteri della normativa statale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)