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Sez. 3, Ordinanza n. 1603 del 24/01/2026 (Rv. 677549-01)

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE | Compravendita di immobile privo di abitabilità - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di destinazione d'uso. VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677549-01

NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di

abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).

Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2236, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)