Sez. 3, Sentenza n. 1788 del 08/07/1964 (Rv. 302548 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZA NON DEFINITIVA - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - DECISIONE SU ALCUNE DELLE DOMANDE E SEPARAZIONE DELLE ALTRE - IMPUGNAZIONE DIFFERITA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZA NON DEFINITIVA - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - DECISIONE SU ALCUNE DELLE DOMANDE E SEPARAZIONE DELLE ALTRE - IMPUGNAZIONE DIFFERITA - INAMMISSIBILITA.*
Nel caso in cui il giudice, avvalendosi, ai sensi dell'art.279, n. 5, cod.proc.civ., del potere concessogli dall'art.103, secondo comma, e dall'art.104, secondo comma, decide soltanto alcune delle domande o delle cause fino a quel momento riunite, ordinando la separazione delle altre, egli pronuncia sentenza che ha carattere di definitivita e come tale, non essendo suscettibile d'impugnazione differita, passa in giudicato se non viene proposta impugnazione immediata nei termini di legge. Per la sussistenza e validita del provvedimento di separazione delle cause non occorre un provvedimento formale, essendo sufficiente a tal fine che dall'interpretazione della sentenza nel suo complesso risulti chiara la volonta del giudice di provvedere in tal senso. (nella specie si trattava di cumulo soggettivo di causa). (Conf. 497-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)