Sez. 3, Sentenza n. 1444 del 19/06/1967 (Rv. 328096 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE- MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PRECLUSIONE DELLA QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE- MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - PRECLUSIONE DELLA QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
L'esame delle questioni attinenti alla Competenza per materia non e precluso per effetto della mancata impugnazione sul punto della sentenza di primo grado infatti, il principio della rilevabilita anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, dell'incompetenza per materia, impedisce che operi la preclusione, ove la sentenza che abbia pronunciato, implicitamente o esplicitamente, sulla Competenza insieme col merito, sia stata impugnata solo per il merito. (Cfr. 2465-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)